GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 art.41
Art. 41 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
GDPR Monitoraggio dei codici di condotta approvati
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di controllo competente.
2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l’osservanza di un codice di condotta se esso ha:
a) |
dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice; |
b) |
istituito procedure che gli consentono di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento; |
c) |
istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e |
d) |
dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi. |
3. L’autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.
5. L’autorità di controllo competente revoca l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall’organismo violano il presente regolamento.
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.